Articolo XVII
- 1)Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti contraenti godranno del diritto di imbarcare e di sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati negli articoli XXII e XXIII.
- 2)Alle imprese designate da ciascuna delle due Parti contraenti deve essere garantito un trattamento giusto ed equo affinche' esse possano beneficiare di eguali possibilita' nella gestione del servizi convenuti.
- 3)Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno prendere in considerazione, sui percorsi Comuni, i loro interessi reciproci, allo scopo di non pregiudicare i rispettivi servizi.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
