Articolo XVII

  • 1)Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti contraenti godranno del diritto di imbarcare e di sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci negli scali indicati negli articoli XXII e XXIII.
  • 2)Alle imprese designate da ciascuna delle due Parti contraenti deve essere garantito un trattamento giusto ed equo affinche' esse possano beneficiare di eguali possibilita' nella gestione del servizi convenuti.
  • 3)Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno prendere in considerazione, sui percorsi Comuni, i loro interessi reciproci, allo scopo di non pregiudicare i rispettivi servizi.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxvii · fonte del testo