[1]Articolo III
[2]I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti validi dall'altra Parte contraente Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
