[1]Articolo V
[2]Salve le disposizioni che saranno determinate dall'entrata in vigore della Unione Doganale italo-francese, e allo scopo di evitare ogni misura discriminatoria e di rispettare l'eguaglianza di trattamento:
- 1)le tasse o gli altri diritti fiscali, che ciascuna delle Parti contraenti imporra' o permettera' che siano imposti alle imprese dell'altra Parte contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevati di quelli dovuti per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dai propri aeromobili nazionali di eguale categoria;
- 2)i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e il materiale in genere, destinati esclusivamente all'impiego degli aeromobili dell'una delle Parti contraenti che effettuino un percorso internazionale e introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente dal proprietario o dall'esercente o per loro conto, o caricati su detto territorio, a bordo di tali aeromobili per esservi usati, godranno, da parte di quest'ultima Parte contraente, per cio' che riguarda le imposizioni dei diritti doganali, delle tasse di ispezione o altre tasse e diritti nazionali, di un trattamento altrettanto favorevole di quello che essa applica ai propri aeromobili nazionali di uguale categoria o a quelli della nazione piu' favorita;
- 3)ogni aeromobile dell'una delle Parti contraenti, che effettui un percorso internazionale, nonche' i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che rimangono a bordo del detto aeromobile, godranno, sul territorio dell'altra Parte contraente, della esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione o da altri diritti e tasse simili, anche nel caso in cui tali materiali siano consumati o usati in volo su detto territorio;
- 4)i materiali indicati nel paragrafo 3) del presente articolo, che godono delle esenzioni suddette, non potranno essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Tali materiali, se devono essere riesportati, saranno soggetti, fino alla loro riesportazione, al controllo doganale dell'altra Parte contraente, pur rimanendo a disposizione del proprietario o dell'esercente dell'aeromobile.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
