[1]Articolo VII
[2]Le due Parti contraenti convengono di creare una Commissione mista permanente incaricata di coordinare le relazioni aeronautiche tra i due Paesi nel quadro del presente Accordo, e di sottomettere alle Autorita' aeronautiche dei due Paesi i progetti di deliberazione da essa elaborati. Tale Commissione sara' composta di due Rappresentanti delle Autorita' aeronautiche di ciascuna delle due Parti contraenti, assistiti, secondo la natura delle questioni trattate, da Rappresentanti delle imprese interessate. Essa si riunira' alternativamente a Roma e a Parigi, sotto la presidenza di uno dei Rappresentanti delle Autorita' aeronautiche della Parte contraente, sul cui territorio la riunione avra' luogo.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
