[1]Articolo VIII

[2]Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta attraverso consultazioni dirette sia tra le imprese interessate, sia tra le Autorita' aeronautiche, sia infine tra i rispettivi Governi, sara' sottoposta ad arbitrato, conformemente alle norme comuni di diritto internazionale. Le Parti contraenti si impegnano di conformarsi alle decisioni provvisorie eventualmente adottate nel corso del giudizio, nonche' alla sentenza arbitrale la quale sara' in ogni caso considerata come definitiva.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artviii · fonte del testo