[1]Articolo VIII
[2]Ogni controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta attraverso consultazioni dirette sia tra le imprese interessate, sia tra le Autorita' aeronautiche, sia infine tra i rispettivi Governi, sara' sottoposta ad arbitrato, conformemente alle norme comuni di diritto internazionale. Le Parti contraenti si impegnano di conformarsi alle decisioni provvisorie eventualmente adottate nel corso del giudizio, nonche' alla sentenza arbitrale la quale sara' in ogni caso considerata come definitiva.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
