[1]Articolo XVIII
[2]Per l'esercizio delle rotte indicate nell'articolo XXII, le Autorita' aeronautiche dei due Paesi dovranno conformarsi alle seguenti disposizioni:
- 1)la capacita' totale messa in esercizio, su ciascuna delle rotte, sara' adeguata alle esigenze ragionevolmente prevedibili. Per corrispondere alle esigenze di un traffico imprevisto od occasionale sulle medesime rotte, le imprese aeronautiche designate dovranno concordare fra di loro le misure idonee a soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le Autorita' aeronautiche dei rispettivi Paesi, le quali potranno consultarsi se lo riterranno utile;
- 2)la capacita' prevista, nel paragrafo 1) sara' egualmente ripartita, per quanto possibile, fra le imprese italiane e francesi che eserciscono le stesse rotte;
- 3)ove le Autorita' aeronautiche dell'una della Parti contraenti non desiderino usare, su una o piu' rotte, in tutto o in parte, la capacita' di trasporto che e' stata loro concessa, essi si accorderanno con le Autorita' aeronautiche dell'altra Parte al fine di trasferire a queste, per un determinato tempo, tutta la capacita' di trasporto della quale dispongono nei limiti previsti, o parte di essa. Le Autorita' che avranno trasferito in tutto o in parte i loro diritti, potranno, in ogni momento, riprenderli;
- 4)le imprese di trasporto aereo designate dai due Paesi, che eserciranno i servizi sulle stesse linee, si accorderanno sulle condizioni nelle quali tali servizi saranno gestiti. Questa intesa, tenuto conto delle capacita' da mettere in servizio da ciascuna delle imprese, determinera' la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e in generale le condizioni dell'esercizio;
- 5)gli accordi conclusi tra le imprese e ogni modifica che ad essi sara' apportata dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche dei due Paesi.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
