[1]Articolo XVI

[2]Ciascuna delle Parti contraenti avra' il diritto, previo avviso all'altra Parte contraente, di sostituire una o piu' imprese nazionali alle imprese rispettivamente designate per esercire i servizi convenuti. Le nuove imprese designate godranno degli stessi diritti ed avranno gli stessi obblighi delle imprese alle quali sono state sostituite.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxvi · fonte del testo