[1]Articolo XVI
[2]Ciascuna delle Parti contraenti avra' il diritto, previo avviso all'altra Parte contraente, di sostituire una o piu' imprese nazionali alle imprese rispettivamente designate per esercire i servizi convenuti. Le nuove imprese designate godranno degli stessi diritti ed avranno gli stessi obblighi delle imprese alle quali sono state sostituite.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
