Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di negare ad una Societa' designata dall'altra Parte l'autorizzazione di esercizio prevista dall'Articolo 19 del presente Accordo, o di revocare la suddetta autorizzazione, allorquando, per motivi fondati, stimi di non avere la prova, a suo parere, che una parte principale della proprieta', ed il controllo effettivo di detta Societa', sia in possesso dei nazionali della predetta Parte Contraente. Lo stesso diritto potra' essere esercitato quando la Societa' designata non rispetti le leggi e regolamenti della Parte Contraente sul cui territorio svolge la sua attivita' o quando non adempia agli obblighi che le impone il presente Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art20 · fonte del testo