Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, previamente avvertendo l'altra Parte, di sostituire con una ed altre Societa' nazionali la o le Societa' rispettivamente designate per l'esercizio delle linee convenute. La o le Societa' ulteriormente designate avranno gli stessi diritti ed obblighi della o delle Societa' che sostituiscono.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
