Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, previamente avvertendo l'altra Parte, di sostituire con una ed altre Societa' nazionali la o le Societa' rispettivamente designate per l'esercizio delle linee convenute. La o le Societa' ulteriormente designate avranno gli stessi diritti ed obblighi della o delle Societa' che sostituiscono.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art21 · fonte del testo