Articolo XX

  • 1)La determinazione delle tariffe dovra' essere fatta a tassi ragionevoli, tenuto conto in particolare dell'economia di esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese e delle caratteristiche offerte da ciascun servizio, come le condizioni relative alla velocita' e alla comodita'.
  • 2)La determinazione delle tariffe da applicare sui servizi convenuti tra i punti del territorio italiano e quelli del territorio francese indicati negli articoli XXII e XXIII sara' fatta, in quanto possibile, d'accordo tra le imprese designate italiane e francesi. Queste imprese procederanno:
  • a)sia applicando le decisioni che potranno essere state adottate con la procedura di determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.);
  • b)sia con intesa diretta, dopo consultazioni, se del caso, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che eserciscano, in tutto o in parte, percorsi identici.
  • 3)Le tariffe cosi' stabilite dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima, della data prevista per la loro entrata in vigore; questo termine potra' essere ridotto, in casi speciali, subordinatamente all'accordo delle dette Autorita'.
  • 4)Se le imprese di trasporto aereo designate non pervenissero a concordare la determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del precedente paragrafo 2 o se l'una delle Parti contraenti rendesse noto il suo disaccordo sulla tariffa che le e' stata proposta secondo le disposizioni del precedente paragrafo 3), le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti faranno del loro meglio per conseguire una intesa soddisfacente. In ultima istanza sara' fatto ricorso all'arbitrato previsto nell'articolo VIII del presente accordo. Fino a quando non sia stata pronunziata la sentenza arbitrale, la Parte contraente che avra' fatto conoscere il suo dissenso potra' richiedere all'altra Parte contraente l'osservanza delle tariffe precedentemente in vigore.
  • 5)Ove si tratti di una tariffa proposta in occasione dell'inizio di un nuovo servizio convenuto, la Parte contraente in disaccordo non potra' opporsi all'attuazione di tale servizio se non entro i limiti nei quali la tariffa iniziale proposta non sia stata determinata con una delle due procedure previste nel paragrafo 2) del presente articolo.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxx · fonte del testo