• 1)Ogni Parte Contraente fara' in modo che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente con il massimo anticipo possibile, copie degli orari, prezzi e programmi ed ogni altra simile informazione degna di nota concernente l'esercizio di linee aeree designate e copie di tutte le modifiche apportate agli orari, prezzi, programmi ed informazioni.
  • 2)Ogni Parte Contraente curera' che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, le statistiche che si riferiscono al traffico effettuato sulle proprie linee aeree verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente specificando l'origine e la destinazione del traffico.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art9 · fonte del testo