[1]Articolo XXV

[2]In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti contraenti comporteranno una dichiarazione preventiva, fatta alle Autorita', dell'altra Parte contraente secondo le disposizioni che saranno determinate da ciascuna di dette Parti. Tale dichiarazione varra' come autorizzazione, in tutti i casi nei quali una autorizzazione preventiva non sia richiesta a norma del successivo articolo XXVII.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxxv · fonte del testo