[1]Articolo X

[2]Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il Periodo Supplementare, il Governo italiano accettera' in cessione da parte dell'IRO la somma di un milione e centomila dollari canadesi e quella di un milione settantamila quattrocento ventotto lire sterline inglesi, entrambe al cambio in lire italiane del giorno in cui la cessione stessa verra' effettuata.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;907~accordo-artx · fonte del testo