Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa ed imposta:

  • a)la provvista di viveri che gli abitanti di una delle zone di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo in quantita' adeguata alla durata del viaggio o del soggiorno, ma non eccedente in ogni caso, i quantitativi indicati nell'annessa lista B;
  • b)i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo. I medicamenti, i bendaggi e i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riesportati.
  • c)i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, nelle dosi corrispondenti ai singoli casi di malattia ed in base a ricetta medica o veterinaria, nelle farmacie dell'altra zona, quando, in relazione alle condizioni locali, sia riconosciuta dalla Commissione mista di cui all'art. 19 la necessita' di far ricorso a farmacie di oltre frontiera. Nei limiti suindicati non sara' necessaria la presentazione della ricetta per medicinali semplici o per noti preparati chimici o farmaceutici la cui denominazione farmaceutica risulti esattamente e chiaramente dalle indicazioni degli involucri.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art14 · fonte del testo