[1]Pascolo a lunga durata

[2]Alle condizioni sottoindicate, gli animali d'ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea - in esenzione da ogni tassa od imposta - purche' siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito. Sara' concessa l'esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio e lo svernamento, e, cioe':

  • a)ai piccoli, partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;
  • b)al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantita' normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera. Questa esenzione sara' accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati od importati dopo il ritorno del bestiame, purche' in questo secondo caso, non siano trascorse piu' di quattro settimane dal giorno del ritorno. Le dogane avranno facolta' di esigere che la riesportazione e la reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La fidejussione data da un proprietario di terreni, meritevole di fiducia, sara' ritenuta sufficiente. Al bestiame, limitatamente ai bovini ed ai cavalli, verra', all'atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sui certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza. Le dogane prenderanno altresi' tutte le misure necessarie per assicurare il regolare movimento del bestiame.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art6 · fonte del testo