Saranno reciprocamente ammessi alla importazione od alla esportazione temporanea se appartenenti agli abitanti delle zone di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:
- a)gli animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali;
- b)gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;
- c)le macchine, attrezzi agricoli e forestali ed altri oggetti d'uso casalingo o personale, per essere riparati;
- d)i cereali, legumi semi e frutti oleosi, canapa, lino ed altri simili prodotti, per essere puliti, macinati, tritati ed essere sottoposti ad altra lavorazione in quanto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati nelle quantita' corrispondenti agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati;
- e)gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti e credenti per la celebrazione di cerimonie religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per lo esercizio del loro mestiere.
- f)le armi da caccia con le relative munizioni, attrezzi per la caccia e per la pesca ed attrezzi sportivi in genere, purche' per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso personale;
- g)i veicoli d'ogni sorta, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare cose o persone dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di cose nella zona di frontiera dell'altro Stato. Questa facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, come pure ai foraggi ed ai, materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riesportati. La Commissione mista permanente prevista all'articolo 19 stabilira' nella sua prima riunione le norme e Le condizioni da osservarsi per fruire di queste concessioni e le misure da adottarsi per impedire che se ne abusi.
Testo vigente dal 3 aprile 1953
