Quando, allo scopo di accelerare l'inoltro del traffico di transito, aerei di capacita' diversa siano usati da un'impresa aerea designata di una Parte Contraente su tronchi diversi di una data rotta aerea, con scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale cambio di aereo non sara' ritenuto incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. In tali casi il secondo aereo provvedera' al servizio di coincidenza con il primo, e dovra' attendere l'arrivo di quest'ultimo tranne il caso di forza maggiore di carattere tecnico.
Testo vigente dal 21 marzo 1953
