Quando, allo scopo di accelerare l'inoltro del traffico di transito, aerei di capacita' diversa siano usati da un'impresa aerea designata di una Parte Contraente su tronchi diversi di una data rotta aerea, con scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale cambio di aereo non sara' ritenuto incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. In tali casi il secondo aereo provvedera' al servizio di coincidenza con il primo, e dovra' attendere l'arrivo di quest'ultimo tranne il caso di forza maggiore di carattere tecnico.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art10 · fonte del testo