• 1)Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui le medie di velocita' e la comodita) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa.
  • 2)Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese designate da questo Accordo sulle rotte aeree tra i territori delle due Parti Contraenti, o tra il territorio di un terzo Stato e quello di una delle due Parti Contraenti, saranno fissate in uno dei seguenti modi:
  • a)in conformita' con le decisioni in materia tariffaria che siano state adottate da un'organizzazione aerea a cui le imprese aeree designate abbiano aderito quale membri, e che siano state, a tale scopo, accettate dalle due Parti Contraenti: ovvero
  • b)per accordo tra le imprese aeree designate da ambo le Parti Contraenti per esercire i servizi convenuti, quando queste imprese aeree non siano membri della stessa organizzazione, o quando nessuna decisione di quelle menzionate nel paragrafo 2 lettera a) di questo articolo siano state adottate. Se una delle Parti Contraenti non avra' designato una impresa aerea ad esercire una delle rotte aeree convenute o se i prezzi per quella rotta non saranno stati fissati come previsto dal paragrafo 2 comma a) di questo articolo, le imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente per esercire quella rotta, potranno fissare le tariffe.
  • 3)Le tariffe cosi' determinate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti e diverranno effettive 45 giorni dopo il ricevimento della loro comunicazione da parte di dette Autorita' aeronautiche, a meno che le Autorita' di una delle due Parti Contraenti non abbiano notificato la loro disapprovazione.
  • 4)Nel caso che le tariffe non siano state determinate il conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 di questo articolo, o che le Autorita' aeronautiche di una delle due Parti Contraenti disapprovino le tariffe fissate in tal modo, le stesse cercheranno di raggiungere un accordo a tal proposito ponendo in essere misure piu' adatte onde raggiungere un accordo. In caso contrario, la controversia verra' regolata dal successivo art. 16. In attesa che la medesima possa dirimersi per accordo diretto, o finche' non sia stata risolta come previsto dall'art. 16, le tariffe gia' stabilite saranno applicate dalle imprese aeree designate. In caso contrario saranno praticate tariffe ragionevoli da parte delle stesse imprese aeree.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art11 · fonte del testo