[1]Articolo VI
[2]1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo i del presente articolo debbono essere concordate, se possibile - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). E' tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA) 3. Tutte le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrate in vigore. Tale termine puo' essere ridotto, in casi speciali, se le Autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 5. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo VIII del presente Accordo.
- b)Quando siano state stabilite in conformita', delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
