- 1)Nel caso di disaccordo tra le due Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.
- 2)Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti entra 90 giorni,
- a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza giuridica al giudizio di un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o istituzione;
[2]ovvero:
- b)se esse non saranno d'accordo su questo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un Tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione entro 30 giorni ciascuna Parte Contraente puo' sottoporre la controversia per la decisione al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
- 3)Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.
- 4)Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa aerea designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformera' alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, rifiutare e revocare qualsiasi diritto concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese aeree designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa aerea designata inadempiente.
Testo vigente dal 21 marzo 1953
