• 1)Nel caso di disaccordo tra le due Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.
  • 2)Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti entra 90 giorni,
  • a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza giuridica al giudizio di un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o istituzione;

[2]ovvero:

  • b)se esse non saranno d'accordo su questo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un Tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione entro 30 giorni ciascuna Parte Contraente puo' sottoporre la controversia per la decisione al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
  • 3)Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.
  • 4)Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa aerea designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformera' alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, rifiutare e revocare qualsiasi diritto concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese aeree designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa aerea designata inadempiente.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art16 · fonte del testo