• 1)dovranno esistere per entrambi le Parti Contraenti eque e pari possibilita' nell'esercizio dei servizi aerei convenuti sulle rotte designate tra i loro rispettivi territori.
  • 2)I servizi aerei eserciti dalle linee aeree designate dall'altra Parte Contraente, dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a trasportare traffico tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico.
  • 3)I servizi aerei convenuti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti dovranno essere mantenuti in ragionevole rapporto alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art6 · fonte del testo