Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese aeree designate da una delle due Parti Contraenti dovranno usare dei loro diritti non abusivamente, in modo da non pregiudicare un'impresa, aerea dell'altra Parte Contraente che esercisce in tutto o in parte la stessa rotta.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art7 · fonte del testo