Il combustibile e gli olii lubrificanti caricati a bordo di un aereo delle linee designate di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti, pur sottostando a tutti i regolamenti doganali dell'altra Parte Contraente, dai diritti doganali, tasse di ispezione e di altri simili gravami imposti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Tale trattamento di favore sara', in aggiunta a quelle concesso in base all'art. 21 della Convenzione.
Testo vigente dal 21 marzo 1953
