Il combustibile e gli olii lubrificanti caricati a bordo di un aereo delle linee designate di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti, pur sottostando a tutti i regolamenti doganali dell'altra Parte Contraente, dai diritti doganali, tasse di ispezione e di altri simili gravami imposti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Tale trattamento di favore sara', in aggiunta a quelle concesso in base all'art. 21 della Convenzione.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art8 · fonte del testo