[1]ARTICOLO VII.
[2]I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno mantenere un ragionevole rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed avranno quale loro obiettivo primario, quello di offrire ad un fattore di carico ragionevole, una capacita' adeguata a far fronte alle esigenze contenenti ed a quelle ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, caricati e scaricati in punti situati nei territori di Paesi terzi sulle rotte specificate, saranno adottate conformemente al principio generale che la capacita' deve essere in relazione a:
- a)le esigenze del traffico tra i Paesi d'origine ed i Paesi di destinazione;
- b)le esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso (through airline operation);
- c)le esigenze di traffico dell'area attraversata dall'Impresa, tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto stabiliti da imprese degli Stati compresi in tale area. Prima dell'inaugurazione dei servizi convenuti, e per i successivi cambiamenti di capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno per la pratica applicazione dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei, servizi concordati da parte delle Imprese designate.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
