Art. 8 — Effettuazione dei servizi convenuti
(1) Prima dell'inizio di ogni calendario IATA, le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno concordare la capacita' e la frequenza dei servizi convenuti, una tabella degli orari ed altre condizioni economiche e tecniche relative all'attivita' dei servizi convenuti, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo. (2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovra', non piu' tardi di sessanta (60) giorni prima della data di entrata in funzione di ogni servizio convenuto, far conoscere la tabella degli orari proposta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente per l'approvazione. Tale tabella degli orari includera' il tipo di servizio e di aereo che verra' usato, il volo previsto ed ogni altra informazione utile.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
