L'impresa designata da una Parte Contraente potra' mantenere il proprio personale tecnico ed amministrativo indispensabile negli aeroporti e nelle citta' dell'altra Parte Contraente ove intende avere la propria rappresentanza. Nel caso in cui un'impresa designata rinunci ad avere una propria organizzazione negli aeroporti dell'altra Parte Contraente, essa, per quanto possibile, incarichera' il personale degli aeroporti o quello dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente degli eventuali lavori che dovessero rendersi necessari.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art4 · fonte su Normattiva