La riserva contemplata all'articolo 11 potra' in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata. Il ritiro sara' notificato al Consiglio Federale Svizzero. Il Consiglio Federale Svizzero informera' gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
