Ciascuno Stato potra' dichiarare al momento della firma, della notifica o dell'adesione, che non s'impegna ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione. Qualunque Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformita' con le disposizioni del primo comma del presente articolo, potra' in seguito dichiarare, in qualunque momento, mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero, che s'impegna anche ad applicare le disposizioni del Titolo primo della presente Convenzione. Il Consiglio federale svizzero comunichera' tale notifica a tutti gli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile. La dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto detta notifica.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art13 · fonte su Normattiva