Art. 9 — Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende
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Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende puo' essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualita' ed entita' dei servizi, una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune piu' popoloso, facente parte del consorzio. Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000
