Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632
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A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.
Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 11 gennaio 1952
