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Comma abrogato dalla l. 9 agosto 1954, n. 632. a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Abrogato dal 15 novembre 1960

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 15 novembre 1960. 9 parole aggiunte.

aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 ottobre 1960, n. 1216

    La L. 14 ottobre 1960, n. 1216 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;626~art1 · fonte del testo