Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632
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Comma abrogato dalla l. 9 agosto 1954, n. 632. a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.
Abrogato dal 15 dicembre 1962
