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Comma abrogato dalla l. 9 agosto 1954, n. 632. a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Abrogato dal 15 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1960 al 15 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 ottobre 1960, n. 1216, come modificata dalla L. 14 novembre 1962, n. 1614

    La L. 14 ottobre 1960, n. 1216, come modificata dalla L. 14 novembre 1962, n. 1614 ha disposto (con l'art. 1) che a decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;626~art1 · fonte del testo