Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1952 al 1 settembre 1954. Leggi il testo vigente →
A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 dicembre 1951, n. 1371
1La L. 7 dicembre 1951, n. 1371 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1952 al 1 settembre 1954
