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A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1951, n. 1371

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La L. 7 dicembre 1951, n. 1371 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1952 al 1 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1950 al 11 gennaio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 dicembre 1951, n. 1371

    La L. 7 dicembre 1951, n. 1371 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;626~art1 · fonte del testo