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Comma abrogato dalla l. 9 agosto 1954, n. 632. a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.

Abrogato dal 1 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1962 al 1 gennaio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 14 ottobre 1960, n. 1216, come modificata dalla L. 14 novembre 1962, n. 1614, a sua volta modificata dalla L. 21 novembre 1969, n. 928, ha disposto (con l'art. 1) che il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;626~art1 · fonte del testo