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[1]Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme:

[2]Esercizio 1940-41......... L. 100.000

[3]» 1941-42......... » 100.000

[4]» 1942-43......... » 100.000

[5]» 1943-44......... » 100.000

[6]» 1944-45......... » 100.000

[7]» 1945-46......... » 100.000

[8]» 1946-47......... » 620.000

[9]» 1947-48......... » 690.000

[10]» 1948-49......... » 750.000

[11]» 1949-50......... » 810.000

[12]» 1950-51......... » 700.000

[13]» 1951-52......... » 630.000

[14]» 1952-53......... » 540.000

[15]» 1953-54......... » 470.000

[16]» 1954-55......... » 260.000

[17]» 1955-56......... » 200.000

[18]» 1956-57......... » 100.000

[19]» 1957-58......... » 100.000

[20]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 gennaio 1952, n. 16

3

La L. 10 gennaio 1952, n. 16, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che" Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000"

Testo in vigore dal 14 febbraio 1952 al 29 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1940 al 14 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 gennaio 1952, n. 16

    La L. 10 gennaio 1952, n. 16, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che" Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;626~art3 · fonte del testo