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[1]Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme:
[2]Esercizio 1940-41......... L. 100.000
[3]» 1941-42......... » 100.000
[4]» 1942-43......... » 100.000
[5]» 1943-44......... » 100.000
[6]» 1944-45......... » 100.000
[7]» 1945-46......... » 100.000
[8]» 1946-47......... » 620.000
[9]» 1947-48......... » 690.000
[10]» 1948-49......... » 750.000
[11]» 1949-50......... » 810.000
[12]» 1950-51......... » 700.000
[13]» 1951-52......... » 630.000
[14]» 1952-53......... » 540.000
[15]» 1953-54......... » 470.000
[16]» 1954-55......... » 260.000
[17]» 1955-56......... » 200.000
[18]» 1956-57......... » 100.000
[19]» 1957-58......... » 100.000
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1952, n. 16
3La L. 10 gennaio 1952, n. 16, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che" Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000"
L. 15 marzo 1956, n. 237
4La L. 15 marzo 1956, n. 237, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56.................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57.................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58.................. L. 6.000.000"
Testo in vigore dal 29 aprile 1956 al 4 gennaio 1961
