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[1]Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme:
[2]Esercizio 1940-41......... L. 100.000
[3]» 1941-42......... » 100.000
[4]» 1942-43......... » 100.000
[5]» 1943-44......... » 100.000
[6]» 1944-45......... » 100.000
[7]» 1945-46......... » 100.000
[8]» 1946-47......... » 620.000
[9]» 1947-48......... » 690.000
[10]» 1948-49......... » 750.000
[11]» 1949-50......... » 810.000
[12]» 1950-51......... » 700.000
[13]» 1951-52......... » 630.000
[14]» 1952-53......... » 540.000
[15]» 1953-54......... » 470.000
[16]» 1954-55......... » 260.000
[17]» 1955-56......... » 200.000
[18]» 1956-57......... » 100.000
[19]» 1957-58......... » 100.000
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1952, n. 16
3La L. 10 gennaio 1952, n. 16, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che" Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme: Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000"
L. 15 marzo 1956, n. 237
4La L. 15 marzo 1956, n. 237, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56.................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57.................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58.................. L. 6.000.000"
L. 25 novembre 1960, n. 1508
5La L. 25 novembre 1960, n. 1508, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue: per ciascuno degli esercizi finan- ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000 Esercizi finanziari: anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000"
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 16 dicembre 2009
