Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1963 al 14 giugno 1977. Leggi il testo vigente →

I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Universita' nel campo delle attivita' agrarie non possono essere subconcessi. L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1963 al 14 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;491~art3 · fonte del testo