Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1963 al 14 giugno 1977. Leggi il testo vigente →
I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Universita' nel campo delle attivita' agrarie non possono essere subconcessi. L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1963 al 14 giugno 1977
