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((I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Universita' degli studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali. I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche)). L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 14 giugno 1977 al 21 marzo 1986
