Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45
Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.
Testo vigente dal 2 marzo 1986
Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.
Testo vigente dal 2 marzo 1986
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 38 Cost. (garanzia della previdenza e dell'assistenza sociale) non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni, e la posizione dell'amministratore di imprese con personalità giuridica non è assimilabile a quella del semplice lavoratore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, L. 27 novembre 1960 n. 1397, in quanto esclude dall'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale, e dalla connessa tutela previdenziale, gli amministratori di società aventi personalità giuridica, ancorché esercitino l'impresa con il lavoro proprio e partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza).
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali · Art. 12 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1960
urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art2 · fonte su Normattiva