Art. 2 — COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45
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Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di societa' in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 2 marzo 1986
