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Qualora il medico radiologo in servizio presenti segni di radiolesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso, anche con temporanea sospensione dal servizio. Tali periodi di interruzione del lavoro saranno considerati periodi lavorativi, a tutti gli effetti, anche in deroga, a norme particolari eventualmente vigenti.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 17 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art11 · fonte del testo