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Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti, secondo le modalita' e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita'. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore a un anno. Lo stesso Ministro puo' chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, le tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa che l'impresa stessa dovra' applicare. Le tariffe stabilite ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge. All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione, l'assicurando dovra' dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri nei quali sia stato coinvolto nel biennio precedente e indicare l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), così come modif. dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria) - nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima" - sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto - posto che il giudice 'a quò non può rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, così da evitare un 'bis in idem', che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte - il T.A.R. del Lazio ha riproposto, nel corso dello stesso giudizio e per gli stessi motivi la medesima questione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 315 del 1992. - S. nn. 315/1992, 12/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 315/1992

    Questione inammissibile
    8 luglio 1992

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità, è inammissibile la costituzione di chi (nella specie, l'ANIA) non era parte del giudizio ' a quò, se nel ricorso introduttivo, ad esso notificato, era già prospettata - sia pure in via subordinata - la questione di costituzionalità poi sollevata con l'ordinanza di rimessione.

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nonché dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. - v. S. n. 56/1975.

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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