Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche' di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non puo' tuttavia superare il limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento. Le modalita' e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita'. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, puo' chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovra' applicare. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del C.I.P. nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi e' obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo. Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 19 maggio 1995
