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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209

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Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), così come modif. dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria) - nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima" - sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto - posto che il giudice 'a quò non può rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, così da evitare un 'bis in idem', che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte - il T.A.R. del Lazio ha riproposto, nel corso dello stesso giudizio e per gli stessi motivi la medesima questione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 315 del 1992. - S. nn. 315/1992, 12/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 315/1992

    Questione inammissibile
    8 luglio 1992

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità, è inammissibile la costituzione di chi (nella specie, l'ANIA) non era parte del giudizio ' a quò, se nel ricorso introduttivo, ad esso notificato, era già prospettata - sia pure in via subordinata - la questione di costituzionalità poi sollevata con l'ordinanza di rimessione.

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nonché dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. - v. S. n. 56/1975.

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art11 · fonte su Normattiva