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Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate. ((1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata)) Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.

Testo in vigore dal 29 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), così come modif. dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria) - nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima" - sollevata con riferimento all'art. 23 Cost., in quanto - posto che il giudice 'a quò non può rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, così da evitare un 'bis in idem', che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte - il T.A.R. del Lazio ha riproposto, nel corso dello stesso giudizio e per gli stessi motivi la medesima questione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 315 del 1992. - S. nn. 315/1992, 12/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Sentenza n. 315/1992

    Questione inammissibile
    8 luglio 1992

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità, è inammissibile la costituzione di chi (nella specie, l'ANIA) non era parte del giudizio ' a quò, se nel ricorso introduttivo, ad esso notificato, era già prospettata - sia pure in via subordinata - la questione di costituzionalità poi sollevata con l'ordinanza di rimessione.

    Art. 23 cost. · Art. 11 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nonché dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973. - v. S. n. 56/1975.

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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