Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sara' data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo. La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto. In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvedera' alla assegnazione degli alloggi di cui sopra. Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal predetto. 3 7 8

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1960, n. 1219

3

La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.

L. 10 novembre 1964, n. 1225

7

La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 4) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.

D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744

8

Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento; almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 161/2013

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 2013

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i…

    Art. 17 Assistenza a favore dei profughi · Art. 34 Normativa organica per i profughi · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1964 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744

    Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento; almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art17 · fonte del testo