Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1960, n. 1219

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La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963."

Testo vigente dal 15 novembre 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 15 novembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 ottobre 1960, n. 1219

    La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art3 · fonte del testo