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Gli assegnatari corrisponderanno agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonche' una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art24 · fonte del testo