Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32. Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610)).
Testo vigente dal 23 agosto 1966
