Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32. Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610)).

Testo vigente dal 23 agosto 1966

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1954 al 23 agosto 1966. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164. tolto: Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art3 · fonte del testo